LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3078/96 contenente: appello principale n. 4251/92 presentato a mano in data 20 maggio 1992 con ricevuta n. 2057/92 da La Sella s.a.s. di Alessandra Castelli e C.I residente a Milano, in via Q. Sella 3, (controparte: Ufficio del registro di Milano pubblici), contro la decisione: n. 78/27/92 pronunciata in data 5 marzo 1992 (atti citati: avv. di accert. n. 871V006966. Imposta: reg. + INVIM (fabbricati), e appello principale n. 4252/92 presentato a mano in data 20 maggio 1992 con ricevuta n. 2058/92 da Mariani Maria Luisa residente a Milano, in via Q. Sella 3, (controparte: Ufficio del registro di Milano pubblici) contro la decisione: n. 78/27/92 pronunciata in data 5 marzo 1992 (atti citati: avv. di accert. n. 871V006966. Imposta: reg. + INVIM (fabbricati) (decisioni pronunciate dalla Comm.ne tributaria di primo grado di Milano). Svolgimento Con appello principale presentato in data 20 maggio 1992 presso la Commissione tributaria di primo grado di Milano la s.a.s. La Sella di Alessandra Castelli e la signora Maria Luisa Mariani hanno impugnato la decisione della Commissione stessa, nella parte in cui era stato rettificato in L. 6.322.000 il valore delle spese incrementative, gia' dichiarato dalle ricorrenti in L. 20.812.000 ed accertato dall'Ufficio del registro di Milano, atti pubblici in L. 3.322.000 con l'avviso di accertamento di valore n. 871V006966, inerente alla compravendita della nuda proprieta' dello stabile sito in Milano via Q. Sella n. 3. Le appellanti sostengono che non possa essere condivisa la tesi della Commissione tributaria di primo grado di Milano laddove ha determinato in L. 6.322.000 le spese incrementative detraibili, con una motivazione ritenuta generica ed apodittica. L'Ufficio del registro di Milano, atti pubblici si e' costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con condanna alle spese di giudizio. All'udienza pubblica del 26 novembre 1996 la causa e' passata in decisione. M o t i v i