LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di cui al
 seguente  fascicolo:  r.g.  fasc.  n.  3078/96  contenente:   appello
 principale  n.   4251/92 presentato a mano in data 20 maggio 1992 con
 ricevuta n.  2057/92 da La Sella s.a.s. di Alessandra Castelli e  C.I
 residente  a  Milano,  in  via  Q. Sella 3, (controparte: Ufficio del
 registro di  Milano  pubblici),  contro  la  decisione:  n.  78/27/92
 pronunciata  in  data  5  marzo 1992 (atti citati: avv. di accert. n.
 871V006966. Imposta:  reg. + INVIM (fabbricati), e appello principale
 n. 4252/92 presentato a mano in data 20 maggio 1992 con  ricevuta  n.
 2058/92 da Mariani Maria Luisa residente a Milano, in via Q. Sella 3,
 (controparte:    Ufficio  del  registro di Milano pubblici) contro la
 decisione: n.   78/27/92 pronunciata  in  data  5  marzo  1992  (atti
 citati:  avv.  di  accert.    n.  871V006966.  Imposta:  reg. + INVIM
 (fabbricati) (decisioni pronunciate dalla Comm.ne tributaria di primo
 grado di Milano).
                              Svolgimento
   Con appello principale presentato in data 20 maggio 1992 presso  la
 Commissione tributaria di primo grado di Milano la s.a.s. La Sella di
 Alessandra  Castelli e la signora Maria Luisa Mariani hanno impugnato
 la decisione della Commissione stessa, nella parte in cui  era  stato
 rettificato  in  L.  6.322.000  il valore delle spese incrementative,
 gia' dichiarato  dalle  ricorrenti  in  L.  20.812.000  ed  accertato
 dall'Ufficio  del  registro  di Milano, atti pubblici in L. 3.322.000
 con l'avviso di accertamento di valore n. 871V006966,  inerente  alla
 compravendita  della nuda proprieta' dello stabile sito in Milano via
 Q. Sella n.  3.
   Le appellanti sostengono che non possa  essere  condivisa  la  tesi
 della  Commissione  tributaria  di  primo  grado di Milano laddove ha
 determinato in L. 6.322.000 le spese incrementative  detraibili,  con
 una motivazione ritenuta generica ed apodittica.
   L'Ufficio del registro di Milano, atti pubblici si e' costituito in
 giudizio,  chiedendo  la  reiezione  dell'appello e la conferma della
 decisione di primo grado, con condanna alle spese di giudizio.
   All'udienza pubblica del 26 novembre 1996 la causa  e'  passata  in
 decisione.
                              M o t i v i